L'articolo 29-bis inserito dalla Camera dei deputati nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – cosiddetto “Decreto Bollette” o anche “Decreto Energia” - modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali – tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per l'emergenza Covid-19 - mediante sconto in fattura e cessione del credito. In particolare, si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta disponendo che le banche, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore di soggetti titolari di conto corrente.
Come spiega il servizio Bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano il disegno di legge di conversione del provvedimento, è consentita una ulteriore cessione del credito di imposta – rispetto a quelle permesse dalla legislazione vigente – con riguardo alle sole banche (non quindi in favore degli altri intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che possono essere cedenti/cessionari dei crediti di imposta) in relazione a crediti per i quali è stato esaurito il numero delle possibili cessioni, ed a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza possibilità di porre in essere ulteriori cessioni. Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1 maggio 2022.
RISCHIO FRODI. “La norma in commento, ritornando ancora una volta sulla disciplina della cessione dei crediti di imposta, consente, esaurite le possibilità di cessione, una ulteriore negoziazione da parte delle sole banche, già cessionarie di crediti di imposta, ed in favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di conto corrente. Considerato che, in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione, appare necessaria la valutazione del Governo in ordine all'impatto delle nuove previsioni rispetto all'efficacia delle azioni di contrasto alle frodi nel settore”, suggerisce il servizio Bilancio del Senato. “Si suggerisce inoltre di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo”, aggiungono i tecnici del Senato.
Il servizio Bilancio di Palazzo Madama rileva che “la prima cessione, diversamente dalle due successive, può essere effettuata anche in favore di un soggetto non qualificato; le altre due cessioni sono invece consentite solo se in favore di un cessionario che possiede una particolare qualificazione (Banche, intermediari finanziari, assicurazioni); con la disciplina in commento infine si riapre alla possibilità, per l'ultima cessione, di porla in essere nei confronti di soggetti che hanno perfezionato con la banca cedente un contratto di conto corrente. Inoltre la ulteriore ed eccezionale possibilità di cessione verrebbe consentita dalle disposizioni in commento solo da un intermediario qualificato (la banca) tra quelli individuati dal legislatore come cessionari ulteriori (imprese di assicurazioni, intermediari finanziari, società del gruppo bancario)”.