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Superbonus 110% e responsabilità solidale solo per dolo o colpa grave, Ance: eliminare i rinvii fatti dalla circolare 23/E a specifici indici

Almeno due indicatori presentano dei profili critici, sia dal punto di vista sostanziale, che per gli effetti discriminatori che la loro applicazione è in grado di determinare

mercoledì 5 ottobre 2022 - Redazione Build News

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Responsabilità solidale del cessionario solo per dolo o colpa grave per l’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali in edilizia ordinari, questi ultimi sorti dopo il 12 novembre 2021.

Invece, per i crediti da bonus fiscali ordinari, sorti prima del 12 novembre, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo o colpa grave opera solo se il cedente/fornitore, diverso da un istituto bancario e similari, acquisisce “ora per allora” il visto di conformità e l’asseverazione circa la congruità dei costi.

Così si legge nell’art. 33-ter del Decreto Legge 115/2022 (Aiuti bis), convertito, con modificazioni, nella legge 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.

“Come fortemente richiesto dall’ANCE viene, quindi, risolto il problema della responsabilità solidale del cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia”, sottolinea l'ANCE nell'aggiornamento periodico “Temi fiscali” del 28 settembre 2022.

“In estrema sintesi, la nuova disposizione prevede che:

1. la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione). Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall’ente accertatore;

2. le modifiche normative hanno effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus, la cui disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi, sia dai bonus edilizi ordinari;

3. per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre.

In particolare, per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica.

Invece, per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario viene esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.

Su questo punto, l’ANCE sta lavorando con l’ABI in vista di una nuova circolare che dovrebbe chiarire quando opera la responsabilità solidale del cessionario alla luce della nuova norma e come opera la disposizione che prevede l’attestazione di congruità dei costi e del visto di conformità “ora per allora” per i crediti ancora da cedere e relativi a bonus minori. Sono evidenti le difficoltà per attestare la congruità dei costi sostenuti rispetto a lavori ultimati o spese sostenute prima del 12 novembre 2021 (tra l’altro, per i bonus minori non c’era nessun rinvio a prezzari). Le banche, tra l’altro, sostengono la necessità di far rientrare anche i loro istituti tra i soggetti ammessi alla certificazione retroattiva per i vecchi bonus”.

In ogni caso, ANCE ritiene necessario “eliminare i rinvii fatti dalla circolare 23/E dello scorso mese di giugno, a specifici indici che potrebbero ancora essere utilizzati, in sede di verifica, per la definizione della mancata diligenza del soggetto che acquista i crediti.

Oltre ai profili strettamente connessi alla normativa antiriciclaggio, si tratta, infatti, di indicatori di natura diversa, quali in particolare:

1. assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;

2. incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;

3. sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;

4. incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;

5. anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;

6. mancata effettuazione dei lavori.

Almeno due dei criteri sopra indicati presentano dei profili critici, sia dal punto di vista sostanziale, che per gli effetti discriminatori che la loro applicazione è in grado di determinare.

In particolare, il criterio dell’“incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari” (indice n. 2) contraddice la stessa norma sul Superbonus.

Anche i cd. no tax area, infatti, pur non potendo fruire della detrazione in quanto, per loro, l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono, in presenza di lavori agevolati al 110%, fruire dello sconto in fattura.

Ed è evidente che, in tale ultimo caso, la situazione di “incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dei lavori eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari” è connaturata all’utilizzo stesso della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo, praticato dall’impresa esecutrice dei lavori.

Anche l’altro criterio delineato dalla CM 23/E/2022, che impone al cessionario di valutare la “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare” oggetto di intervento (indice n. 3), non tiene in debita considerazione il divario territoriale che caratterizza valore degli immobili, dal Nord al Sud Italia, a fronte di una sostanziale omogeneità dei costi di ristrutturazione e dei materiali tra i diversi territori.

Pertanto, l’applicazione di questo criterio appare quanto meno discriminatoria, in quanto è possibile che, a parità di costi di ristrutturazione ma di differente valore degli immobili oggetto di intervento in base alla loro collocazione geografica, si configurino situazioni di “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti (che riflette il costo degli interventi) e il valore dell’unità riqualificata”, senza che ciò sia sintomatica di comportamento illecito.

Tali indici risultano ancor più illegittimi alla luce della modifica normativa apportata dal citato DL 115/2022, in quanto assolutamente non indicativi di un concorso in violazione con “dolo o colpa grave”.

Per queste ragioni, l'ANCE ritiene necessario “intervenire nuovamente sulla questione, per precisare che i citati elementi non devono essere posti a base dell’attività di due diligence in capo ai cessionari, né tanto meno avere alcun rilievo nella valutazione di un eventuale concorso in violazione tra questi ed i beneficiari originari dei bonus fiscali”.

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