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Superbonus 110% e sanzioni per attestazioni infedeli: la risposta del MEF all'interrogazione

Chiarimenti su quali soggetti ricade la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale, e su quali strumenti ha il beneficiario per tutelare le sue ragioni

venerdì 11 settembre 2020 - Redazione Build News

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Nella seduta di ieri, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, ha risposto all’interrogazione 5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (LEGGI TUTTO). Riportiamo il testo completo della risposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime di responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale (Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e, in particolare, chiede «di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

In relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio fiscale l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.».

In attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernenti l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7 disciplina l'attività di controllo disponendo che, «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta Pag. 62in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.».

Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Quanto, poi, agli strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, si osserva che il comma 14 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Infine, con riferimento ai poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate si richiama il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.

L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Leggi anche: “Superbonus 110% e i controlli dell'Agenzia delle Entrate: interrogazione alla Camera

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