Sul portale di AssoSoftware sono state pubblicate ieri due nuove risposte a dubbi interpretativi.
SCONTO IN FATTURA IN CASO INTERVENTI IN EDILIZIA (ES. SUPERBONUS 110%)
Domanda
Dovendo emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e volendo applicare al ns. cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall'art.121 del D.L. 34/2020, si chiede come dovrebbe essere correttamente compilato il file xml in questa fattispecie.
Risposta
In premessa, ricordiamo che il Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:
Inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>. Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione "Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
INTEGRAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI
Domanda
In relazione agli investimenti in Beni Strumentali di cui all'Art.1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la recente risposta ad interpello nr. 438/2020 dell'Agenzia delle Entrate, suggerisce le modalità idonee ad integrare le fatture se mancanti dell'indicazione obbligatoria della norma di riferimento dell'agevolazione.
A tal proposito in relazione alle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate indica due modalità alternative e precisamente:
1. a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
2. b) realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile,nella circolare n. 14/E del 2019.
Si chiede, in riferimento alla modalità b), come operativamente deve essere effettuata l'integrazione elettronica da inviare al SdI.
Risposta
AssoSoftware. in merito alla citata integrazione elettronica, ritiene ci siano ancora aspetti da approfondire con l'Agenzia delle Entrate per garantire i corretti effetti fiscali (es. Tipo documento da utilizzare, dati da riportare in fattura, riferimenti alla fattura originale, ecc..) che impediscono al momento di produrre correttamente il documento elettronico. Quindi, in attesa di definire con l'Agenza delle Entrate il corretto comportamento in questa fattispecie, l'Associazione suggerisce di attenersi alla soluzione analogica prevista dalla modalità a) riportata nella domanda.