L'Istante - .... chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici - rappresenta che in tale occasione i clienti, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l'applicazione dello "sconto in fattura" di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 anche con riferimento al compenso per l'apposizione del predetto visto di conformità.
L'Istante rappresenta che la valutazione dell'applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso.
Per tale motivo sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.
Ciò posto, l'Istante chiede quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale dello scrivente.
Nella Risposta n. 243 di oggi 4 maggio 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate osserva che la spesa per l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato, può essere oggetto di "sconto in fattura".
A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.
Con riferimento al quesito in esame, nel condividere la soluzione prospettata dall'lstante, l'AdE ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto".
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.