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Superbonus 110% e stato di avanzamento dei lavori (SAL) al 30%: la risposta del MEF all'interrogazione

Con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo agevolato

giovedì 18 novembre 2021 - Redazione Build News

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In merito al Superbonus 110%, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, ha risposto ieri in commissione Finanze della Camera all'interrogazione 5-07055 Fragomeli al ministro dell'Economia Franco – LEGGI TUTTO -, con la quale sono stati chiesti chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al Decreto Rilancio da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il sottosegretario ha precisato che con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo agevolato.

Riportiamo il testo integrale della risposta all'interrogazione.

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l’esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.

In particolare, gli Onorevoli rilevano che l’articolo 121 del medesimo decreto, che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l’opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: « se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus- ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).

Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari a tali detrazioni.

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.

Ciò posto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.

Il comma 7-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l’opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022.

Pertanto, i benefici in commento sono correlati al « sostenimento » delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.

È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

Leggi anche: “Benefici fiscali, Sal e Superbonus: interrogazione di Fragomeli al ministro Franco

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