In merito al Superbonus 110%, è stata presentata l'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06701 presentata dall’On. Sani (PD) e altri il 21 settembre 2021, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire, ai fini dell'applicazione del «Superbonus», che le detrazioni fiscali sono da riconoscere ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
SANI e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato al 110 per cento la detrazione per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus);
il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha sottolineato l'esigenza di attuare interventi di semplificazione per rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus;
appare utile, a giudizio degli interroganti, chiarire tutti gli aspetti di dubbia interpretazione al fine di semplificare e rendere più spedita l'attuazione della normativa;
in particolare, non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se sia ammessa la possibilità di fruire della detrazione, da parte dei soggetti beneficiari, in presenza di un illecito riscontrato dagli organi di vigilanza di lieve entità, che escluda il dolo e la colpa grave, commessa dall'impresa costruttrice che sia sanabile attraverso il pagamento di una sanzione e il ripristino delle misure contestate;
il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, all'articolo 4, impone il mancato riconoscimento delle detrazioni in determinati casi e stabilisce caratteristiche funzionali pertanto all'accesso ai benefici; in particolare è richiesto:
a) il rispetto degli adempimenti connessi alle indicazioni da fornire nella dichiarazione dei redditi, alla conservazione dei documenti, delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese, alla comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
b) il rispetto delle modalità di pagamento in forma elettronica;
c) l'esecuzione delle opere in conformità a quanto comunicato;
d) la conformità alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, e ai versamenti delle obbligazioni contributive;
l'assenza di una modalità di ripristino delle condizioni che permetta di non perdere le detrazioni fiscali in caso di violazioni di lieve entità comporta il rischio che si instaurino lunghi e onerosi contenziosi da parte dei beneficiari per la rivalsa nei confronti dell'impresa cui è stata contestata la violazione che ha comportato la perdita dei benefici fiscali, di fatto paralizzando il sistema –:
se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire, ai fini dell'applicazione del «Superbonus», che le detrazioni fiscali sono da riconoscere ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
(5-06701)