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Superbonus 110%, ecco come cambia con il Decreto Aiuti quater pubblicato in Gazzetta

È in G.U. il decreto-legge n. 176/2022 (Aiuti quater) che all'articolo 9 revisiona la disciplina del superbonus 110%

domenica 20 novembre 2022 - Redazione Build News

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È sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 270 del 18 novembre il Decreto Aiuti quaterdecreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Il provvedimento – IN ALLEGATO – è entrato in vigore sabato 19 novembre e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La rimodulazione della disciplina del superbonus 110% (articolo 119 del Dl 34/2020) è prevista all'articolo 9 del decreto-legge.

Il superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso, per passare al 90% nel 2023, prima degli ulteriori ridimensionamenti, già programmati dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 28, lettera e), legge 234/2021), per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%).

VILLETTE. Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

SCADENZA 25 NOVEMBRE 2022 PER LA CILA. Il 110% è confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI. Superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, Dl 34/2020), fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso articolo 119.

SOGLIA DI REDDITO, COME SI CALCOLA. Riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus (nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni: il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto); l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare. In pratica, bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, che è pari a 1 se c’è solo il contribuente; tale coefficiente va incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l’unito civilmente), di 0,5 se c’è anche un familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono tre o più. Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 60mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro.

CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, criteri e modalità di attuazione.

DIECI QUOTE ANNUALI, COMUNICAZIONI INVIATE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022. È introdotta la possibilità di fruire in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso. La disposizione mira a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione.

IL TESTO DELL'ART. 9 DEL DECRETO AIUTI QUATER.

Art. 9. Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 -bis:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8 -bis è aggiunto il seguente: «8 - bis .1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8 -ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -bis , per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1 -bis di cui all’Allegato 1 al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8 -bis e 8 -bis .1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8 -bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

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