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Superbonus 110%: ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica anche alle villette a schiera

Rimodulati i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio. Lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione

mercoledì 1 luglio 2020 - Redazione Build News

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La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile) del decreto-legge “Rilancio”.

Articolo 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

L’emendamento – spiega la relazione illustrativa - modifica l’articolo 119 al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa e meglio delineare l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’articolo in questione.

In particolare, l’emendamento interviene nel comma 1 al fine di specificare che la detrazione del 110 per cento stabilita per gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e c), si applica anche alle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle cd. villette a schiera.

Si modifica il comma 1, lett. a), al fine di rimodulare i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio.

Si modifica il comma 1, lett. b), al fine di precisare che l’intervento si applica anche agli impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE) e che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

Si modifica il comma 1, lett. c), al fine di precisare che l’intervento si applica anche agli impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE) nonché alle caldaie a biomasse in classe 5 stelle, queste ultime solo in sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente.

Tenuto conto che sussistono situazioni in cui la presenza di vincoli normativi sull’edificio o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, impediscono di effettuare gli interventi indicati al comma 1, si interviene nel comma 2 al fine di prevedere che la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute per gli interventi indicati nel medesimo comma 2, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. In tale ipotesi, l’agevolazione spetta a condizione che il requisito imposto dal comma 3 (miglioramento della classe energetica dell’edificio) sussista con riferimento all’intero edificio (in condominio o unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site all'interno di un edificio plurifamiliare che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si modifica il comma 3 al fine di prevedere che, per fruire della agevolazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta se questa sia l’unica classe conseguibile, come ad esempio nel caso in cui l’intervento viene eseguito su un edificio che è nella penultima classe energetica.

Viene, inoltre, specificato che l’ecobonus, alle medesime condizioni e nei medesimi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (si tratta di una scelta che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati, considerato che l’intervento ad oggi è già incentivabile; pertanto, l’estensione della fattispecie è neutrale, sotto il profilo finanziario, nel caso in cui il beneficiario opti per una diversa soluzione progettuale, quale ad esempio quella di ristrutturazione edilizia mediante demolizione-ricostruzione).

Si inserisce iI comma 3-bis al fine di estendere fino al 30 giugno 2022 la fruizione della detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica (commi 1 e 2) da parte degli IACP.

Si interviene nel comma 4-bis al fine di ricomprendere nel sismabonus anche gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

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Si modifica il comma 7 per specificare alcuni aspetti inerenti al concetto di “autoconsumo in sito”, adeguando tale definizione alle recenti previsioni in materia di autoconsumo collettivo introdotte dall’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). Più in dettaglio, la predetta Direttiva europea ha previsto la possibilità di realizzare configurazioni di autoconsumo composte da una pluralità di utenti che, sfruttando la rete elettrica di distribuzione, “condividono”, ovvero auto-consumano istantaneamente, l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili. Tale punto della Direttiva è stato di recente recepito con l’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, rendendo quindi possibile, in Italia, auto-consumare istantaneamente attraverso la condivisione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Dunque, sebbene la nuova terminologia introdotta sia diversa, il termine “energia condivisa” e il termine “energia autoconsumata” indicano, in entrambi i casi, un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto a fonti rinnovabili.

Va conseguentemente richiamata in norma anche la possibilità tecnica di autoconsumo tramite condivisione, al fine di non incorrere, fra l’altro, nel paradosso di favorire l’autoconsumo singolo e non quello operato collettivamente, ad esempio, da tutti i condomini di un condominio, cui corrisponde un maggior beneficio in termini di bilanciamento ed equilibrio del sistema elettrico. Da un punto di vista formale, inoltre, l’integrazione proposta si rende necessaria per non incorrere in possibili procedure di infrazione comunitaria. Infatti, la Direttiva (UE) 2001/2018 impone agli Stati Membri di estendere alle configurazioni di autoconsumo multiplo, in maniera trasparente e non discriminatoria, tutti i regimi adottati per l’autoconsumo singolo. Per le predette finalità, dunque, si precisa che il concetto di autoconsumo in sito deve includere anche quello di autoconsumo tramite condivisione, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Si rimanda, inoltre, al decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico già previsto per individuare le modalità di ritiro e valorizzazione dell’energia condivisa, attese le maggiori complessità tecnico-regolatorie rispetto ai casi di autoconsumo singolo. La proposta di modifica del comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché fa salvi tetti e limiti di spesa, sia perché non amplia la platea degli impianti incentivabili, consentendo, esclusivamente, una miglior configurazione nella gestione dei flussi energetici di autoconsumo e, più in generale, di interfaccia con il sistema elettrico.

Si modifica il comma 9 estendendo l’ambito di applicazione della misura anche agli enti del terzo settore. Al riguardo si precisa che, in accordo a quanto stabilito all’articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo, si considerano Enti del Terzo settore: le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Si modifica il comma 10 al fine di specificare che le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 119 dirette a superare le criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 12 viene modificato al fine di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come termine dal quale decorrono i trenta giorni previsti per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’articolo 119 in argomento.

Viene inserito il comma 13-bis al fine di prevedere che l’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), attestante i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. Il citato comma 13-bis, prevede, inoltre, che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari che verranno individuati dal MISE nel citato decreto ministeriale di cui al comma 13, lett. a) e nelle more dell’emanazione del predetto decreto ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Viene inserito il comma 15-bis al fine di prevedere che i benefici di cui al presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli).

Con il comma 17, si interviene sull’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, eliminando il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 ed inserendo il comma 2.1. Tale modifica è diretta a rendere coerente le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del citato articolo 14, alla ratio sottesa alle modifiche alla disciplina delle detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica apportate dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1 e 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) - che ha rimodulato le aliquote di detrazione applicabili - dall’articolo 1, comma 175, lett. a, n. 1) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) - che nell’intento di operare un mero coordinamento normativo, tra il comma 1 e il comma 2, ha eliminato il terzo, quarto e quinto periodo della lettera b-bis) del comma 2, ritenendo tali disposizioni già previste nel comma 1 del medesimo articolo 14.

Sono, infine, introdotti i commi 18 e 19 che dettano norme di dettaglio circa le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo. In particolare, il comma 18 inserisce una norma di sistema prevedendo che per le sole comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, “responsabili” di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, non costituisce esercizio di attività commerciale abituale.

Inoltre, si stabilisce che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi si applichi fino a una soglia di 200 kW e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000, per gli impianti rinnovabili che aderiscono ad autoconsumo collettivo ovvero alle comunità energetiche; si regolano, infine, le modalità di interazione tra autoconsumo collettivo, comunità energetiche e la detrazione di cui all’art. 119, comma 5, indicando che tale detrazione si applica per impianti di potenza non superiore ai 20 kW. In caso di potenza maggiore, solamente laddove gli impianti siano inseriti all’interno di una configurazione per autoconsumo collettivo o comunità energetica, sarà possibile ottenere sulla potenza in eccesso dei 20 kW, pro quota, l’ordinaria detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi.

Art. 121 la rubrica dell’articolo è sostituita con la seguente: “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali”

L’emendamento – spiega la relazione illustrativa - intende precisare alcuni aspetti della disciplina della cessione dei crediti di imposta prevista dall’articolo 121 anche al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

In primo luogo, con riferimento allo sconto in fattura, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all’articolo 119, hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta. Per il medesimo motivo, al comma 4, si sopprime il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110 per cento è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Sulla base della nuova formulazione del comma 1 si evince, inoltre, con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione. Si modifica, inoltre, la lettera b) del comma 1 precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al numero di cessioni ritenendosi che tale specificazione – implicita nella norma in esame – potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Si prevede l’inserimento del comma 1-bis, in coordinamento alla analoga modifica prevista all'articolo 119, al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Inoltre, si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 121 dirette a superare le criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 7 viene modificato al fine di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come termine per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’articolo 121 in argomento. Viene inserito, infine, il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la comunicazione in via telematica dei dati relativi all’opzione:

- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;

- degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.

IL COMMENTO DI FINCO. Dichiara il Direttore Generale di FINCO, Angelo Artale: Per quanto attiene l’art 121 sono positive le modifiche introdotte; tuttavia se manca la possibilita del “ cassetto” mensile (presente nell’elenco emendamenti al n. 121.59 e 121.80), l’impresa deve comunque aspettare da un minimo di 3 mesi fino a 12 mesi per l’accredito dello sconto su tale cassetto fiscale.

Rende infatti perplessi consentire di fatturare 2 Sal (Stato avanzamento lavori, ndr) intermedi se poi l’invio della comunicazione si può fare solo l’anno successivo.

Le Esco ad esempio non compreranno il credito delle imprese se non lo vedono sul cassetto fiscale.

Stessa posizione avranno le banche, a meno che non si forniscano garanzie reali a copertura del rischio.

Andrebbe inoltre consentito il riferimento ad un prezziario nazionale, per motivi di omogeneità e di aggiornamento, ferme restando naturalmente le altre osservazioni che nel tempo abbiamo inviato (ripristino 65/70% per infissi e schermature e tempi di rientro quinquennali - allargamento bonus verde)”.

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