Gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) sono esclusi dal Superbonus 110%. Lo conferma l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 804 di oggi 10 dicembre 2021.
L'Istante, che nasce come Ente Morale ai sensi del d.P.R. 22 novembre 1962, n.1763 e che dichiara di qualificarsi come Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza), è un ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose.
L'Istante intende eseguire interventi di risparmio energetico e antisismico su immobili facenti parte di un compendio immobiliare costituito in condominio, con "prevalente destinazione abitativa" e precisa che tutti gli alloggi e i negozi di sua proprietà sono locati a terzi.
Ciò considerato, chiede di poter fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020, ("decreto Rilancio") ovvero, in alternativa, del bonus facciate, dell'ecobonus, del sismabonus nonché dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura".
In subordine, tenuto conto che l'intero fabbricato è locato a terzi, l'Istante chiede se, eventualmente, i singoli locatari possano fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici che per quelli di efficientamento energetico (trainanti e trainati).
Nella risposta l'Agenzia delle entrate ritiene “che non sussistano, in capo all'Istante (proprietario della maggior parte delle unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare costituito in "condominio"), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa in commento non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB)”.
Tuttavia, prosegue l'AdE, “pur ribadendo che l'Istante, in difetto del requisito soggettivo, non può fruire del Superbonus, tale circostanza non esclude che i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», siano potenzialmente legittimati a beneficiare dell'agevolazione in esame per i prospettati interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell'edificio che sulle singole unità immobiliari.
A tal fine, è necessario che sostengano direttamente le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso espresso da parte dell'Istante in qualità di proprietario) e che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato)”.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.