L'istante rappresenta che, «in data 28/12/2023 emetteva fattura n. [...] verso un privato [...] scartata dal sistema SDI, per cui è stata rinviata nuovamente con lo stesso numero e data. Trattandosi di una fattura per il superbonus del 110 per cento con totale a pagare pari a zero, per cui, per la percentuale di detrazione, non vale il principio di cassa, ma la data dell'invio al sistema di interscambio (SDI).».
Si precisa, inoltre, che il documento nel «cassetto fiscale della scrivente comunque compare nell'elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023.».
Stante quanto sopra, l'istante chiede all'Agenzia delle entrate se la «fattura va considerata emessa nel 2023 e quindi oggetto di detrazione con la percentuale del 110 per cento o con la percentuale ridotta al 70 per cento come previsto per l'anno 2024.».
Il parere del Fisco
Nella risposta n. 140 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate condivide la soluzione ipotizzata dall'istante secondo la quale «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.».
Nel riepilogare i principi in essere ed i chiarimenti via via resi in tema di sconto integrale in fattura, nonché di emissione del relativo documento certificativo, l'Agenzia delle entrate ha recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Tuttavia, ha precisato l'AdE nella risposta n. 103 pubblicata il 13 maggio 2024, «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). [...]
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 - dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data - si ha per tempestivamente emessa», ulteriormente precisando «che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.»