Le due distinte tipologie di interventi, di "efficientamento energetico" e" riduzione del rischio sismico", richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta che qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus 110%, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 53 di oggi 27 gennaio 2022.
L'Istante è proprietaria di due unità immobiliari (categoria A/2), case a schiera di corte e costruite in aderenza su un lato, entrambe funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
In data 29 aprile 2021, l'Istante ha presentato SCIA alternativa al permesso di costruire per un progetto unitario riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione rientrante nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo3, comma 1 lett. d) del dpr n. 380/01.
L'intervento complessivo prevede la demolizione e ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente. Gli interventi previsti di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L'Istante - intendendo avvalersi della cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020 – ha chiesto quale sia la modalità di determinazione del 30 per cento dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.
In particolare, ha chiesto se il raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame.
Il testo completo della risposta dell'AdE è disponibile in allegato.