Il comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato e approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato, circoscrive l’ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall’articolo.
Il comma prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d).
Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, lettera d-bis) nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e).
Il Dossier n. 256/6 Volume II del Servizio Studi del Senato ricorda che l'articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dispone che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
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