Il compenso straordinario all’amministratore di condominio non può essere ammesso in detrazione ai fini Superbonus e, quindi, non può essere oggetto dello “sconto in fattura”, né di “cessione”, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”. L'amministratore, infatti, svolge le proprie funzioni in conformità al mandato del condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti anche se riferiti alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione del 110%, costituendo ordinari obblighi amministrativi.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 22 dicembre.
La nuova circolare – IN ALLEGATO - chiarisce che le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, via libera al Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che siano rispettati, in relazione al fabbricato interessato, i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti Ape.
L’Agenzia fornisce precisazioni riguardo i casi nei quali si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dal fatto che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, a condizione che sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.
Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici, spiega la circolare n. 30/E, rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Ai fini del Superbonus l’installazione di questi impianti è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari.
Riguardo ai limiti di spesa, in caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione deve essere calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, in continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus. È irrilevante la circostanza che le pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico.
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