L'Istante rappresenta di essere comproprietario, insieme con il coniuge, di un immobile composto da un'unità immobiliare in categoria catastale A/3 (abitazione) e due unità pertinenziali in categoria catastale C/2 (magazzino) e C/6 (autorimessa).
Viene rappresentato che, a seguito degli eventi sismici del 2016, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha suddiviso l'intero fabbricato (composto dall'abitazione e dalle due pertinenze) in due parti strutturalmente autonome (''Blocco A'' e ''Blocco B'') per le quali sono state redatte due schede AEDES.
L'Istante fa presente che a seguito di tale classificazione:
- ''il Blocco B, risultato già inagibile sin dall'anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione. Le ordinanze prevedono il solo contributo per la demolizione pari a 80 euro/m2'';
- ''il Blocco A potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione, come previsto dall'Ordinanza n. 19 (in quanto inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016).''
L'Istante fa presente, inoltre, che:
- ''le due unità strutturali (US) sono state realizzate in epoche differenti seppur con tecnologie costruttive simili in quanto, il blocco più datato (Blocco B), è realizzato in muratura a sacco mentre, quello più recente (Blocco A), in muratura piena in laterizio. Quest'ultima unità è stata concepita come un ampliamento della prima, mantenendo un muro in comune, motivo per cui non è presente un giunto tecnico strutturale che le divide.'';
- ''il fabbricato, seppur composto da due ''corpi'' strutturalmente autonomi e adiacenti, ospita un'unica unità immobiliare residenziale.''
L'Istante, che intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, rispettando la volumetria esistente e il numero di unità immobiliari attualmente presenti, presentando un unico progetto e un'unica pratica edilizia, chiede all'Agenzia delle entrate chiarimenti sulla applicazione del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e se si applichi il termine previsto dal comma 8-ter del citato articolo 119.
La risposta del Fisco
Nella risposta n. 119 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il proprietario di un fabbricato inagibile a seguito di eventi sismici, composto da abitazione, magazzino e autorimessa, che intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, potrà fruire del Superbonus per entrambi i blocchi in cui l’immobile è stato suddiviso dall’ufficio competente alla ricostruzione, ma solo per le spese rimaste a suo carico, al netto cioè dei contributi già ricevuti.
Detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025
Inoltre, la detrazione, in base alle recenti disposizioni (articolo 119 comma 8-ter, Dl n. 34/2020) spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.