Fisco

Superbonus 110% per interventi effettuati su edifici unifamiliari: indicazioni dal Fisco

Nel computo del 30% dell’intervento complessivo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus

mercoledì 14 giugno 2023 - Alessandro Giraudi

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“Il comma 1, lettera a), numero 2), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, del citato articolo 119, ha esteso l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al comma 9, lettera b), del citato articolo 119, con riferimento agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

L’articolo 01 del d.l. n. 11 del 2023 ha successivamente previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus).

Resta fermo che per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 i soggetti sopra individuati, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) ovvero antisismici (c.d. Sismabonus) di cui agli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus casa) di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento”.


Così l'Agenzia delle entrate nel paragrafo 1.1.2. della nuova circolare n. 13/E pubblicata ieri (LEGGI TUTTO).

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