Nella risposta n. 5 di oggi 7 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico e antisismici su un edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non, con riferimento alla condizione della prevalenza della natura residenziale dell'edificio (Art. 119 DL n. 34 del 2020).
“Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per l'Istante di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell'edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità, come rappresentato dallo stesso Istante, secondo i criteri sopra precisati, non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio”, precisa l'AdE.
L'Agenzia delle entrate ha risposto anche a un quesito sulla possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50 per cento per gli interventi che riguardano il rifacimento delle scale all'interno dell'edificio posseduto da un unico proprietario.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.