Interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate, nella nuova risposta n. 87 di oggi 8 febbraio 2021, sul Superbonus 110% (articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - decreto Rilancio in vigore al 31 dicembre 2020).
“Nel caso di specie, essendo l'intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell'edificio terra/cielo e sul tettoie, dunque, su "parti comuni" alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l'edificio di un unico proprietario, le relative spese non sono ammesse al Superbonus”, ha precisato l'Agenzia delle entrate.
“Non possono, inoltre, accedere al Superbonus neanche le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico atteso che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, per le predette spese spetta la detrazione con l'aliquota più elevata solo se tali interventi sono realizzati congiuntamente ad un intervento "trainante". Le spese in questione potranno, invece, fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del testo unico delle imposte dei redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917”, ha chiarito la nuova risposta n. 87/2021.
In allegato la risposta n. 87 di oggi 8 febbraio 2021