Un cittadino iscritto all'Aire, fiscalmente residente all’estero, può accedere al Superbonus 110% per i lavori condominiali effettuati sull’immobile che detiene in Italia. Tuttavia, considerando che in Italia è titolare del solo reddito fondiario, non potrà fruire della detrazione diretta, ma solo delle opzioni alternative, cioè dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito d’imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 500 del 27 ottobre 2020.
L’istante fa presente che nel condominio dove si trova l’immobile di sua proprietà saranno eseguiti dei lavori di efficientamento energetico agevolabili, fra cui la coibentazione esterna, e l’installazione di una caldaia condominiale a condensazione e di pannelli solari e fotovoltaici.
L’Agenzia, riguardo alla possibilità per i soggetti fiscalmente non residenti di accedere al beneficio in esame ricorda la circolare n. 24/2020, con cui è stato chiarito che il Superbonus riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per gli interventi agevolati, atteso che il decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Dl n. 34/2020) ha individuato tra i destinatari del bonus “le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
La stessa circolare ha precisato che i soggetti che non possono usufruire del beneficio in forma diretta, in quanto posseggono esclusivamente redditi a tassazione separata, o assoggettati a imposta sostitutiva, o con imposta lorda assorbita da altre detrazioni, oppure rientrano nello scaglione non tassato (no tax area), possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
L’Agenzia, in definitiva ritiene che l’istante, contribuente fiscalmente residente all’estero e titolare in Italia del solo reddito fondiario, in mancanza di un imposta lorda su cui eseguire la detrazione diretta, potrà utilizzare il Superbonus tramite le due opzioni alternative. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 500/2020
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