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Superbonus 110%, la Rete Professioni Tecniche riformula l’emendamento

Sull'art. 119 del Decreto Rilancio

lunedì 14 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Nell’ambito della discussione sugli emendamenti al Superbonus, la Rete Professioni Tecniche ha proposto una riformulazione dell’emendamento 12.0106, comprensiva di tutte le modifiche da essa suggerite al fine di conseguire un reale miglioramento del provvedimento.

Tanto per cominciare, nell’ambito dell’art.119 nella riscrittura si propone di estendere fino al 31 dicembre 2025 la durata dei vantaggi fiscali. È evidente, infatti, che il termine del 31 dicembre 2021 è troppo breve per consentire la realizzazione di interventi che richiedono, specie per i condomini di grandi dimensioni, un tempo congruo per comprendere quali lavori effettuare, scegliere tra opzioni diverse, valutarne la fattibilità, deliberare e affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Tali decisioni non possono essere assunte nell’ambito di un'unica seduta dell’Assemblea condominiale. Inoltre, se è vero che i primi lavori deliberati per interventi per i quali si richiederanno detrazioni al 110% inizieranno nel periodo novembre-dicembre 2020, realisticamente la prima vera fase di test, con un numero consistente di lavori, non inizierà prima dei mesi di marzo e aprile 2021.

In seguito, la RPT propone la modifica del comma 4 bis dell’art.119 in modo che la detrazione spettante sia riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. E’ opportuno prevedere il monitoraggio anche nel caso di interventi di cui all’art. 1 sul risparmio energetico, in quanto esso consente di accertare eventuali problemi strutturali, prevedendo rischi di cedimenti, ancora di più necessari nei casi di fabbricati su cui non si eseguono interventi di mitigazione del rischio sismico.

In relazione al comma 13 ter, la RPT suggerisce di far sì che l’asseverazione sostituisca, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica o edilizia prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni o segnalazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti. Questo per snellire e rendere efficace il percorso autorizzativo, evitando inutili duplicazioni. Inoltre, si propone di aggiungere un comma quater secondo il quale per attuare tutte le tipologie di intervento previste è sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico-edilizia. L’aggiunta di questo comma parte dalla considerazione che, data l’estrema confusione che caratterizza gran parte del patrimonio edilizio in termini di conformità edilizio/urbanistica, le possibilità di intervento con Ecobonus e Sismabonus rischiano di ridursi in maniera notevole, per le difficoltà di accertamento della documentazione di progetto, in molti casi inesistente e in altri non recuperabile nei tempi brevi necessari.

Un altro comma proposto è il 14-bis secondo il quale le prestazioni rese dai professionisti iscritti in albi o collegi od ordini sono remunerate in ossequio al principio dell’equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi. Questa modifica nasce dalla constatazione che si stanno imponendo i cosiddetti general contractors che propongono alla committenza delle soluzioni chiavi in mano. Ciò crea problemi ai professionisti e alle imprese esecutrici, a causa della loro minore forza contrattuale. Allo stesso tempo, è opportuno evidenziare l’importanza dell’equidistanza del professionista rispetto alla committenza, l’impresa e il general contractor.

La RPT, poi, propone di riscrivere il comma 15-bis precisando che le disposizioni dell’art.119 sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 9. Tale modifica parte dall’osservazione secondo la quale gli immobili che ricadono nelle categorie catastali A1 e A8 (rispettivamente immobili signorili e ville), attualmente esclusi dal perimetro dei Superbonus, dovrebbero invece poter accedere a tali incentivi, non fosse altro perché questi ultimi rispondono ad una finalità di tipo sociale, garantendo l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di edifici che, sovente, sono particolarmente vetusti, con livelli di dispersione termica e di sicurezza problematici. Una ulteriore estensione degli incentivi riguarda gli edifici adibiti ad attività produttive.

Per finire la RPT propone di definire meglio, richiamando esattamente i contenuti delle norme tecniche, gli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 4 bis dell’art. 119. Inoltre, allo scopo di incentivare gli interventi che migliorino la sicurezza sismica delle costruzioni, si vuole rendere sempre “trainanti” gli interventi suddetti riguardo alle opere incentivate sul risparmio energetico.

I professionisti tecnici si augurano che la riformulazione dell’emendamento venga accolta, mettendo così il provvedimento del Superbonus nelle condizioni di dispiegare tutta la sua efficacia.

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