Possono essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi consistenti nell’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 523 di oggi 4 novembre 2020.
Nel caso prospettato, l’Istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, avente categoria catastale A/2, sul quale intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia che comportano l'ampliamento e il frazionamento dell'edificio in due unità residenziali. Tali lavori comprendono interventi "trainanti" sia antisismici che di riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico "trainati", quali la realizzazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione degli infissi e delle persiane, l'installazione di schermature solari, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’installazione di impianto solare fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo integrato, nonché la realizzazione di un impianto collettore solare.
Nel presupposto che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente previste, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'Istante possa beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica "trainanti" e, conseguentemente, per gli interventi "trainati" indicati.
In allegato la Risposta n. 523 del 4 novembre 2020.