Con comunicazione del 14 gennaio 2022, Prot. n. 0012603, l'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di AGM Group S.r.l. in merito a messaggi pubblicitari in materia di Superbonus 110%.
Ne dà notizia l'AGCM nel Bollettino n. 5 del 7 febbraio 2022, nel quale è pubblicato l'Avviso di avvio di procedimento istruttorio "PS12239 – AGM group - Pubblicità Superbonus".
I. LA PARTE
AGM Group S.r.l., in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”. La società opera nel settore dei lavori edilizi e dei servizi finalizzati all’efficientamento energetico.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
La società AGM Group S.r.l., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta in relazione ai messaggi pubblicitari diffusi attraverso il proprio sito web, i propri profili social e volantini pubblicitari, per promuovere i servizi dalla medesima offerti, attraverso due condotte:
A) essersi proposta come società che si occupa dell’intera pratica dei lavori di riqualificazione edilizia rientranti nel cd. Superbonus edilizio 110%, previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio), inclusa l’esecuzione dei lavori e la cessione del relativo credito d’imposta, sebbene poi il professionista appaia limitarsi a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori, peraltro dopo numerosi solleciti da parte dei consumatori stessi e senza sottoscrizione della stessa, considerando in tal modo terminato il proprio incarico. Inoltre, il professionista utilizzerebbe nei propri volantini pubblicitari un claim che enfatizza in modo superlativo le prestazioni da esso rese, “garantendo” il buon fine delle pratiche relative al suddetto Superbonus edilizio 110%, mentre il professionista non può offrire garanzie al consumatore sul godimento dei benefici fiscali previsti dal citato Decreto Rilancio, dal momento che tali benefici sono correlati esclusivamente alla sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni espressamente previste dal Decreto;
B) aver enfatizzato la cessione del credito di imposta maturato in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia come “unica forma di pagamento” dei servizi offerti dal professionista, da sostenersi quindi a fine lavori, omettendo di informare i consumatori che, in realtà, il professionista richiede agli stessi il pagamento immediato di una somma di denaro, di cui sarebbe prevista la restituzione solo alla fine dei lavori.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 14 gennaio 2022, Prot. n. 0012603, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12239.
Il Bollettino AGCM n. 5 del 7 febbraio 2022 è disponibile in allegato.