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Superbonus 110%: le check list per il visto di conformità Ecobonus e Sismabonus

Nello studio aggiornato del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate

lunedì 30 novembre 2020 - Redazione Build News

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Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”. Nello studio viene fornito un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto “Rilancio”), nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto, per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al Superbonus), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (principalmente, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Dopo una premessa, il documento – IN ALLEGATO - analizza il visto di conformità ai fini del superbonus, la documentazione da controllare per il rilascio del visto, la documentazione da verificare e la comunicazione dell’opzione per la cessione / sconto all’Agenzia delle entrate. Conclude un capitolo riservato ai compensi professionali.

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