Con la Risposta n. 196 di oggi 18 marzo l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al Superbonus 110% per interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, realizzati su un "condominio minimo" (composto da due edifici).
In uno dei quesiti l'istante chiede se sia necessario richiedere un codice fiscale per il "condominio minimo" e, nel caso venga richiesto un codice fiscale, se tali detrazioni siano gestibili tutte tramite il codice fiscale del condominio invece che come singole persone fisiche.
“Al fine di beneficiare del Superbonus per detti interventi non è necessario richiedere un apposito codice fiscale per il "condominio minimo" tuttavia, nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che è tenuto ad effettuare i connessi adempimenti”, ha precisato il Fisco.
In allegato la risposta