Il Superbonus 110% per gli acquisti di case antisismiche, e la presentazione dell'asseverazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 (allegato B versione ante modifiche del DM 6 agosto 2020): questo l'oggetto della nuova risposta dell'Agenzia delle entrate n. 494 di oggi 20 luglio 2021.
L'Istante ha acquistato da una società di costruzioni la metà della quota dell'unità immobiliare, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente.
Fa presente che sono stati effettuati i seguenti adempimenti:
- deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione di riduzione del rischio sismico, allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP) in data 23 dicembre 2019;
- deposito del direttore dei lavori al SUAP dell'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti in data 26 agosto 2020;
- stipula dell'atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti dopo il 1° luglio 2020 (in particolare, il rogito è stato stipulato in data 1° settembre 2020).
L'Istante rappresenta, altresì, che l'immobile in questione ricade in zona sismica 3.
Ciò posto, l'Istante chiede:
1) se possa accedere al beneficio fiscale del cd. "Superbonus 110%", previsto dall'articolo 119, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), considerato che l'asseverazione del progettista e l'attestazione del direttore dei lavori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 2017 - entrambe depositate al SUAP prima del rogito notarile (stipulato in data 1° settembre 2020) - sono state redatte sulla base di quanto previsto dal citato decreto;
2) in via subordinata, se possa applicare alla fattispecie descritta l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012.
Nella risposta n. 494 del 20 luglio 2021 – IN ALLEGATO -, l'Agenzia delle entrate evidenzia che “con l'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 sono state integrate le norme relative all'asseverazione del rischio sismico, al fine di rispettare le disposizioni in materia contenute ai commi 13 e13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
L'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus la «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del cd. Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Nel caso in esame l'Istante, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti normativamente previsti non oggetto di interpello, potrà fruire della maggiore detrazione prevista dal decreto Rilancio per l'acquisto della predetta unità immobiliare sulla base del prezzo corrisposto.
In considerazione dei chiarimenti forniti, deve considerarsi assorbito l'ulteriore quesito subordinato, sub 2) proposto nell'istanza di interpello in oggetto”.
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