Anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici). Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l'accesso al Superbonus solo per le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 488 di oggi 20 luglio 2021, avente ad oggetto il Superbonus 110% per gli impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione.
Considerato che “nel caso di specie l'impianto fotovoltaico verrà installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante non può essere ammesso al Superbonus”, precisa l'Agenzia delle entrate.
“Diversamente qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato, siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico”.
In allegato il testo completo della risposta n. 488 del 20 luglio 2021.