“L’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto « Aiuti-quater »), ha apportato modifiche alla disciplina del Superbonus contenuta nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali modifiche, tuttavia, non hanno riguardato gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali, allo stato attuale, è previsto che il Superbonus, nella misura del 110 per cento, spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo”.
Lo ha ricordato il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, rispondendo mercoledì scorso a una interrogazione (5-00050 Merola) in Commissione Finanze della Camera.
“In relazione alla richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2026 della misura per gli interventi edilizi effettuati dagli enti pubblici economici ex IACP, si rappresenta che ogni iniziativa concernente le proroghe del cosiddetto Superbonus potrà essere valutata in coerenza con i vincoli imposti dal rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica”, ha detto Freni.