L'Istante dichiara di essere proprietario di un edificio di tre piani fuori terra, costituito da quattro unità immobiliari, di cui due nella disponibilità del proprietario e due concesse in comodato d'uso alla figlia, sul quale saranno realizzati alcuni interventi "trainanti" e "trainati" di riqualificazione energetica (isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo, sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e schermature solari all'interno delle singole unità immobiliari, installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche) nonché la realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche.
In relazione a tale ultimo intervento l'Istante rappresenta che è necessario il deposito di un Permesso di Costruire "per ristrutturazione edilizia"; tutti gli altri interventi sono, invece, realizzabili mediante la c.d. CILAS che verrebbe presentata dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire da richiamarsi in essa.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini del Superbonus, in presenza di un Permesso di Costruire - necessario unicamente alla realizzazione di un nuovo ascensore per disabili - concomitante con l'installazione di pannelli solari fotovoltaici ed altri interventi realizzabili con la presentazione della c.d. CILAS, sia applicabile un limite di spesa per l'impianto fotovoltaico pari ad euro 2.400,00/kW o se lo stesso debba ridursi ad euro 1.600,00/kW.
“Considerato” – chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 287 del 23 maggio 2022 - “che, nel caso di specie, l'Istante rappresenta che la realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, rientra tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" (aspetto che attiene alle prerogative del Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione in commento e al citato chiarimento di prassi, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di "ristrutturazione edilizia", essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi”.
IN ALLEGATO il testo integrale della risposta dell'AdE.