L'Istante intende realizzare lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti 3 immobili ubicati su un fondo di sua proprietà e di riduzione del rischio sismico:
- uno classificato come unità collabente (categoria F/2);
- uno classificato come deposito agricolo (categoria C/2);
- uno adibito a stalla (categoria C/6).
Con la documentazione integrativa ha precisato che gli immobili di categoria C/2 e C/6 costituiscono pertinenze dell'unità abitativa nella quale risiede (non oggetto di intervento).
Il Contribuente segnala che intende mutare la destinazione dei menzionati 3 fabbricati, in modo che dopo la ricostruzione risultino 2 fabbricati con destinazione abitativa (due unità unifamiliari), realizzati nel medesimo fondo ma con una moderata traslazione dell'area di sedime. L'Istante evidenzia che:
- i fabbricati al termine dei lavori avranno diversa sagoma e volumetria;
- la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2009;
- l'intervento prevede il miglioramento di almeno 2 classi di rischio di sismico;
- l'intervento prevede la successiva installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo su ciascuno degli edifici, nonché di colonnine elettriche (interventi trainati).
Ciò posto, il Contribuente chiede se per i prospettati interventi possa accedere al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Con la risposta n. 210 del 25 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate “fa presente che la qualificazione degli interventi prospettati in istanza tra gli "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione" per i quali l'articolo 5 della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, consente l'aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35 per cento, comportando una analisi di natura tecnica non fiscale, esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.
Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l'Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".
Con riferimento agli interventi trainati, come chiarito dalla citata circolare n.24/E del 2020, l'Istante potrà fruire del Superbonus solo per l'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l'Istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, nel caso prospettato il limite di spesa:
- per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
- per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema."
In allegato la risposta n. 210 del 25 marzo 2021