Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, come chiarito nella circolaren. 24/E del 2020, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio. Il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle unità di cui si compone l'edificio.
Lo ha ribadito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 598/2021 pubblicata il 16 settembre, e avente ad oggetto la fruizione del Superbonus 110% per interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico.
In merito a uno dei quesiti posti, il Fisco ha precisato che i criteri di determinazione del consolidamento statico dell'edificio attengono ad aspetti di natura tecnica non di competenza dell'Agenzia delle entrate.
Il testo completo della risposta n. 598/2021 è disponibile in allegato.