Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall'annualità 2024.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 298 del 25 maggio 2022, avente ad oggetto “Superbonus - interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - testo vigente alla data del 21 marzo 2022”.
In relazione al terzo quesito, concernente l'arco temporale di applicazione del beneficio in commento, l'AdE rileva che ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis del decreto Rilancio, come modificato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), «Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025».
IN ALLEGATO la Risposta AdE n. 298 del 25 maggio 2022.