Con la risposta n. 161 di oggi 8 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito presentato dal proprietario di un immobile all'interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto.
L'Istante intende fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus) per la ristrutturazione del citato fabbricato, con riferimento ai seguenti interventi:
1) realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
2) installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
3) installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.
Per le altre spese non espressamente menzionate sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto, l'Istante chiede di poter beneficiare della detrazione del 50 per cento prevista dalla vigente normativa.
Nella risposta, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che “è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
L'articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.».
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che - laddove l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n.380 del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2) - l'Istante può fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello). Al riguardo, si ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale.
Da ultimo, con riferimento alla possibilità di usufruire della detrazione del 50 per cento "per le altre spese sopra non espressamente menzionate, sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto", data la generalità della domanda, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020.
In allegato la risposta n. 161/2021