La Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha preso in esame alcune situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’incentivo del 110% per lavori di messa in sicurezza sismica nel caso in cui gli stessi vengano eseguiti in un’area che va oltre, o è completamente esterna, all’area di sedime dell’edificio interessato.
Il caso nasce dalla presenza, in alcune zone del Paese, di edifici nelle cui immediate vicinanze esistano cavità antropiche il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità della costruzione principale. L’analisi si è estesa ad altre situazioni che si presentano frequentemente, ad esempio opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione, portando alla conclusione che sono ritenuti ammissibili all’incentivo del 110% gli interventi eseguiti in aree o strutture che, pur essendo al di fuori del perimetro dell’edificio, in caso di degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale in condizioni sismiche.
In tal caso, per accedere al beneficio fiscale, sarà necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che può essere causato dalla situazione presente, sia nel caso di una cavità che di quello di opere di sostegno di un terrapieno. Sarà compito del progettista, direttore dei lavori e del collaudatore, se presente, descrivere il nesso di causalità tra stabilità dell’edificio nel caso di sisma e l’eventuale carenza riscontrata negli elementi presenti nelle vicinanze delle costruzioni.
IL QUESITO POSTO ALLA COMMISSIONE E LA RISPOSTA
Quesito
Condizioni di rischio sulle costruzioni determinate da situazioni particolari legate al degrado strutturale di elementi esterni al sedime delle costruzioni
Il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da fondazioni superficiali che da fondazioni profonde, ha una estensione che, generalmente, ricalca l’ingombro del piano terreno del fabbricato.
Negli edifici in muratura dei centri storici o rurali il sistema fondale, per esempio, è spesso costituito dal semplice prolungamento delle murature portanti al di sotto del livello di pavimento (con o senza un allargamento murario), ovvero da un conglomerato posto in opera riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al terreno i carichi statici dell’edificio: sistemi strutturali semplici, privi di ridondanza e robustezza, spesso attraversati da scarichi ed esposti anche ai rischi connessi al mancato drenaggio delle acque (meteoriche e non).
Non è raro il caso in cui la stabilità di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne al perimetro del fabbricato ovvero che esistano manufatti posti in prossimità del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità della costruzione principale.
A titolo di esempio si pensi ad opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aeree del nostro Paese scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come elementi accessori all’abitazione (ricovero animali, raccolta acque, stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione).
Il potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel caso in cui il degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale in condizioni sismiche.
In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).
La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.
In tal senso è però necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato.
Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
In altri termini le figure ufficiali del processo dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.
Altro elemento da attestare a cura dei professionisti incaricati è quello relativo all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.
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