È possibile fruire del Superbonus 110% anche relativamente alle spese sostenute per l'installazione di grate alle finestre qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati. In caso contrario, per tali spese si può eventualmente fruire, nel rispetto dei requisiti e nei limiti normativamente previsti, della detrazione di cui all'articolo 16-bis comma 1 lettera f) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). In tal ultimo caso, tuttavia, relativamente a tale spesa non può essere esercitata l'opzione ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, in quanto l'intervento in questione non rientra tra quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 809/2021 di oggi 14 dicembre, avente ad oggetto il Superbonus per interventi antisismici e di efficientamento energetico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un edificio che costituisce un "condominio minimo".
Con la circolaren. 30/E del 2020, è stato ribadito che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus ammette, in linea di principio, anche i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato. L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nella Risposta l'AdE chiarisce inoltre che, con riferimento alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell'edificio, considerato che l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce per tale intervento un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 27.273 euro ed è commisurato all'intervento effettuato sull'edificio.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.