L'Istante fa presente che il coniuge è proprietaria di una unità immobiliare, facente parte di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione residenziale oltre ad accessori (cantine e garage). Lo stesso, inoltre precisa che, "è intenzione dei condomini eseguire interventi di miglioramento energetico del condominio con l'esecuzione della coibentazione termica delle pareti, che determina il miglioramento di classi energetiche dell'edificio, come stabilito dalla valutazione energetica eseguita. L'Istante, precisa inoltre che, alcuni condomini hanno intenzione di realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche".
Ciò considerato l'Istante chiede "se la realizzazione del nuovo elevatore, possa usufruire della detrazione fiscale del 110% se almeno uno dei proprietari, o degli inquilini, presenti nel condominio abbiano un età superiore ai 65 anni.
In caso contrario, cioè se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno un'età superiore ai 65 anni, si chiede se la data del compimento del sessantacinquesimo anno di età debba essere antecedente alla data del pagamento della fattura e comunque entro il 30.06.2022, oppure risulti necessario il compimento di tale età alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore".
Nella Risposta n. 455/2021 di oggi 5 luglio, l'Agenzia delle entrate ritiene che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, siano ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura ovvero cedere a terzi il credito derivante dagli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, si osserva che come chiarito nella citata risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, "per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro." Ne consegue che l'Istante potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.
In allegato il testo completo della risposta