Chiarimenti sull'accesso al Superbonus 110% per una unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio sono contenuti nella Risposta n. 524 di oggi 4 novembre 2020 dell'Agenzia delle entrate.
Dopo aver precisato che “l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)”, la Risposta ricorda che è stato inserito, in sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (legge 13 ottobre 2020, n. 126) all'articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale «Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
A seguito di tale modifica normativa, osserva l'Agenzia delle entrate, si può ritenere che l'unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno" quando all'immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/oesclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.
Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l'Istante possa accedere alle misure fiscali previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche se l'accesso all'unità immobiliare oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno.
In allegato la Risposta n. 524 del 4 novembre 2020