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Ance: serve ulteriore proroga del Superbonus 110% nei comuni alluvionati

Sia per le unifamiliari, che per i condomini, appare opportuna una proroga ulteriore fino al 2025 come per le zone interessate da eventi sismici

mercoledì 21 giugno 2023 - Redazione Build News

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Si è svolta il 20 giugno l’audizione ANCE, in video conferenza con la Commissione Ambiente della Camera, sul DL 61/2023 recante “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (DDL 1194/C).

Il Vicepresidente ANCE Edilizia e Territorio, Stefano Betti, ha ricordato, in premessa, che il decreto-legge contiene i primi provvedimenti necessari per affrontare l’emergenza causata dalla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana a partire dal 1° maggio 2023.


Condivisibile la proroga del Superbonus

 Secondo l'Associazione dei costruttori edili è condivisibile la proroga del Superbonus nella misura del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, relative ad interventi già avviati nel 2022 sugli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ubicate nei comuni alluvionati, ferma restando la condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Al riguardo, ANCE rileva tuttavia che il termine del 31 dicembre 2023 non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso con riferimento a tali fabbricati. Pertanto, sia per le unifamiliari, che per i condomini, appare opportuna una proroga ulteriore. Ad esempio, si potrebbe uniformare questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.


Rifinanziamento di 200 milioni del fondo 

In particolare, il testo prevede per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti, per l’assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, un rifinanziamento di 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, nonché misure destinate ad ambiti specifici quali i beni culturali, le strutture sanitarie (8 milioni) e gli impianti sportivi (5 milioni).


Lavori pubblici

Per quanto di interesse per il settore dei lavori pubblici, l’articolo 5 prevede che, fino al 31 agosto 2023, l’acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche interessate abbia luogo in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE.

Inoltre, l’articolo 19 autorizza l’applicazione immediata – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia – dell’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), per le procedure di urgenza per esecuzione di lavori o acquisizione di servizi e forniture necessari per fare fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna e in parte della Toscana. Si consente il ricorso a talune previsioni del medesimo art. 140 per gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l’attivazione di misure economiche di immediato sostegno.


Versamenti e adempimenti 

Sotto il profilo fiscale, è positiva la sospensione dei termini dei versamenti ed adempimenti in favore delle popolazioni residenti o con sede dell’attività nei Comuni alluvionati.


Sostegno alle imprese

Con riferimento alle misure per il sostegno delle imprese, è apprezzabile la scelta del Governo di potenziare il Fondo di garanzia per le PMI, a vantaggio delle imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ma occorre, parallelamente, prevedere un aumento del plafond massimo garantibile da parte del Fondo a 10 milioni di euro. In caso contrario, la misura rischia di essere inefficace perché le imprese possono aver già saturato il plafond massimo (come conseguenza, prima della pandemia, poi della crisi derivata dalla guerra in Ucraina).


Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

Sotto il profilo edilizio e ambientale appare positiva la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, in favore delle popolazioni residenti o con sede dell’attività nei Comuni alluvionati. Al contempo però tale previsione non si applica agli adempimenti e alle scadenze amministrative (es. dichiarazione ambientale MUD) che non si concretizzano in veri e propri procedimenti. Appare quindi opportuna una proroga anche di tali termini, soprattutto laddove siano previste sanzioni per ritardo o mancato adempimento. Con specifico riguardo agli aspetti edilizi e similmente a quanto disposto durante l’emergenza sanitaria, è necessario che, con esclusivo riferimento ai territori alluvionati, i termini di tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi e di quelli delle convenzioni urbanistiche e relativi piani attuativi, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della cessazione dello stato di emergenza mantengano la loro validità 180 giorni decorrenti da tale data.


Gestione dei rifiuti 

Nel testo manca, inoltre, qualsiasi previsione atta a favorire la gestione dei rifiuti derivanti dalla calamità e a salvaguardare la funzionalità degli impianti di deposito degli stessi. Alcune importanti misure sono già state adottate a livello regionale tramite specifiche ordinanze, ma in analogia con quanto previsto anche in passato, si potrebbero prevedere ulteriori deroghe alla normativa vigente per far fronte alle particolari esigenze – in termini sia di incremento dei quantitativi di rifiuti da conferire, sia di maggiori difficoltà nel reimpiego degli stessi – determinate dalla situazione emergenziale (es. proroga dei termini per deposito rifiuti e reimpiego dei materiali derivanti da operazioni di recupero).


“Cassa integrazione unica per alluvione”  

Con riferimento, infine, alla c.d. “cassa integrazione unica per alluvione” prevista dall’art 7. del provvedimento, i periodi di concessione di tale integrazione al reddito non sono giustamente conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. n. 148/2015. Tuttavia, la norma è formulata in maniera tale che, se applicata letteralmente, escluderebbe le imprese edili da questo criterio di calcolo più favorevole. Occorre, quindi, apportare un correttivo a tale disposizione, per eliminare qualsiasi dubbio in proposito.

Occorre, comunque, assicurare prima di tutto tempi rapidi e risorse per i ristori ad imprese e famiglie.

Il Vicepresidente Betti si è, quindi, soffermato sulle singole misure del provvedimento evidenziando per ognuna valutazione e proposte.

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