L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus 110% di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio 2021, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2020, il suddetto termine per la comunicazione delle opzioni era stato prorogato al 31 marzo 2021.
Tanto premesso, tenuto conto che l’articolo 5, comma 22, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il nuovo provvedimento Prot. n. 83933 di ieri 30 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha disposto che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021.
In allegato il nuovo provvedimento delle Entrate
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