E' stata diffusa la bozza provvisoria del decreto interministeriale (Mise – Mef – Minambiente – Mit) che, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del D.L. 63/2013 (comma introdotto dalla Legge di bilancio 2018), definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano dell'Ecobonus (detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente), nonché gli interventi che beneficiano del Bonus Facciate, e gli interventi che beneficiano del Superbonus 110% di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
La bozza di decreto, inoltre, definisce le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione (documentali e in situ), effettuati dall’ENEA per accertare il rispetto dei requisiti che consentono di accedere al beneficio.
Il decreto è composto da 12 articoli e da 9 allegati:
Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 2 - Tipologia e caratteristiche degli interventi
Art. 3 - Limiti delle agevolazioni
Art. 4 - Soggetti ammessi alla detrazione
Art. 5 - Spese per le quali spetta la detrazione
Art. 6 - Adempimenti
Art. 7 - Attestato di prestazione energetica
Art. 8 - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Art. 9 - Trasferimento delle quote e cessione del credito
Art. 10 - Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Art. 11 - Controlli
Art. 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato A - Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
Allegato B - Tabella di sintesi degli interventi
Allegato C - Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)
Allegato D - Scheda informativa
Allegato E - Requisiti degli interventi di isolamento termico
Allegato F - Requisiti delle pompe di calore
Allegato G - Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
Allegato H - Collettori solari
Allegato I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A
MASSIMALI DI COSTO. Per quanto riguarda i massimali di costo, in merito agli interventi che beneficiano del superbonus 110% e per quelli che prevedano la redazione, da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in linea con i seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono più bassi o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi vanno determinati analiticamente, attraverso un procedimento che consideri tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
All’asseverazione è allegata la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi.
Beneficiano della detrazione gli oneri relativi alle prestazioni professionali collegate alla realizzazione degli interventi, gli oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e per l’asseverazione, che vanno calcolati sulla base del decreto 17/06/2016 del Ministero della Giustizia.
Riguardo agli interventi per i quali l’asseverazione è sostituibile con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’importo massimo dei bonus fiscali o della spesa massima ammissibile si calcola secondo i massimali di costo propri di ciascuna tipologia di intervento, di cui all’allegato I al decreto.
Leggi anche: “Quadro di sintesi del Mise: gli interventi incentivati dal bonus 110, 90, 80, 85, 70, 65, 50%”