L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione della guida “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%”, che aggiorna ad ottobre 2023 la precedente pubblicata ad aprile 2021 sottoscritta dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma e l’AdE.
A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al “contributo sisma”, anche del citato Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con il cd. sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.
La guida aggiornata è finalizzata a fornire chiarimenti ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici sull’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017 e imprimere così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione, alla luce degli sviluppi normativi intervenuti e dall’approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, nonché dell’esperienza acquisita in seguito alla prima applicazione congiunta delle due discipline.
Articolo 119 del decreto Rilancio
L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede, in particolare:
- al comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»
- al comma 4-quater, che «nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza», il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Il comma 4-ter stabilisce, inoltre, che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016 e nei Comuni di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo decreto legge, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Ulteriori modifiche
La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 - a tutti i Comuni interessati da eventi sismiciavvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.
È previsto, infine, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal citato Decreto legge n. 11 del 2023.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha fornito, con propri provvedimenti, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, i primi indirizzi sulla coesistenza tra i due istituti: Superbonus e contributo per la ricostruzione.