“La risposta al quesito posto dall'Istante se l'intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell'edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle entrate”.
Così l'AdE nella Risposta n. 297 di oggi 25 maggio 2022 (in allegato).
“In particolare, l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l'altro, ad asseverare - in base alle disposizioni di cui al citato decreto n. 58 del 2017 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio”, precisa l'Agenzia delle entrate.
Nella Risposta l'AdE ricorda che “la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida adesso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 5/2021 (prot. n. 10242 del 9 novembre 2021) ha precisato che sono agevolabili, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell'azione sismica, anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un'area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale della costruzione medesima.
In tal senso, è però necessario stabilire l'eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale sopra richiamate.
Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal decreto ministeriale n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno”.