Ultime notizie

Superbonus 110%, solo le imprese con attestazione SOA potranno eseguire i lavori superiori a 516mila euro

L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023, ma fino al 30 giugno 2023 sarà sufficiente la domanda di attestazione. Lo prevede un emendamento approvato al Senato al decreto-legge Energia. Ance plaude, critiche da Anaepa Confartigianato e Cna

martedì 10 maggio 2022 - Redazione Build News

superbonus-110-new-image-3-h

Solo le imprese edili qualificate con l’attestazione SOA potranno eseguire i lavori superiori a 516mila euro che beneficiano del Superbonus 110%. L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023, ma fino al 30 giugno 2023 sarà sufficiente la domanda di attestazione.

Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato e inserito nel Decreto Energiadecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – che oggi 10 maggio è all'esame dell'Aula del Senato. Con l'approvazione dell'emendamento governativo n. 1.0.1000, si è trasfuso nel ddl di conversione il contenuto del decreto-legge n. 38 in materia di accise e IVA sui carburanti.

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO APPROVATO. Riportiamo il testo dell'emendamento approvato:

10.0.30 (testo 3) [id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

ANCE: BUON PASSO IN AVANTI. CRITICHE DA CONFARTIGIANATO, CNA E ANAEPA. Secondo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) l'obbligo di qualificazione SOA è un buon passo in avanti. “Strumento utile per la sicurezza e la qualità dei lavori”, ha commentato il presidente dell'Ance Gabriele Buia. Di diverso parere Anaepa Confartigianato e Cna: “Così si esclude circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia” (LEGGI TUTTO).

Leggi anche: “Ecobonus, approvato emendamento che estende l’obbligo di qualificazione SOA

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore