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Superbonus 110%: varato il DM Requisiti tecnici. IL TESTO

Il decreto definisce anche i nuovi valori limite che devono assicurare gli elementi edilizi riqualificati o sostituiti in seguito ad interventi migliorativi dell'efficienza energetica

venerdì 31 luglio 2020 - Redazione Build News

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Superbonus 110%: il Ministero dello Sviluppo economico ha varato i decreti attuativi su requisiti tecnici e asseverazione.

Pubblichiamo in allegato il testo del decreto attuativo che, in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Questo decreto, ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione il 29 luglio scorso presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, “definisce in particolare:

- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;

- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;

- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto”.

“Va sottolineato – ha aggiunto Patuanelli - che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio”.

Il testo definitivo di questo DM Requisiti tecnici, “modificato e integrato secondo le indicazioni da ultimo pervenute dall’Agenzia delle Entrate, sarà trasmesso nella giornata odierna all’Ufficio di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti. Quanto al DM Asseverazioni verrà sottoscritto oggi e non necessita di concerto”, ha detto il ministro Patuanelli il 29 luglio in audizione.

IN ALLEGATO IL DM REQUISITI TECNICI

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