L'Istante è un Condominio che rappresenta di voler procedere alla realizzazione di un progetto di efficientamento energetico dell'edificio condominiale fruendo del c.d. Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Si rappresenta che lo studio di fattibilità, approvato dalla assemblea del Condominio, prevede un intervento "trainante" di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali che interesseranno più del 25% della superficie totale disperdente e in interventi "trainati" di sostituzione di serramenti, infissi e impianti termici all'interno delle singole unità immobiliari e di installazione di impianti fotovoltaici.
L'edificio è costituito:
- da una centrale telefonica, facente parte strutturalmente del palazzo anche se dotata di accesso autonomo, composta da una unità categoria D/7 (uffici, magazzini, etc.) e da una unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga), ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano;
- da 17 unità abitative (categoria A/2) ed una unità uso ad ufficio (categoria A/1), ubicati ai piani superiori.
Al fine di misurare la superficie prevalente del palazzo utile a stabilire se la società proprietaria della centrale telefonica possa detrarre la propria quota di spese relative agli interventi che saranno realizzati sulle parti comuni, l'Istante chiede se vada conteggiata anche la superficie dell'unità con destinazione F/7.
Con la risposta n. 464/2022 (in allegato) pubblicata oggi 21 settembre, l'Agenzia delle entrate osserva che l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto modifiche all'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (CCE), aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo: «Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale».
Con la circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017, al paragrafo 3 ("Iscrizione in catasto delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione") è stato precisato che "Tenuto conto che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova previsione normativa, richiamata in premessa, di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle "unità immobiliari" e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale.
Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che "In tale contesto, si ritiene necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, denominata F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in catasto. Pertanto, per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, con attribuzione della categoria F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza attribuzione di rendita".
La citata circolare 18/E del 2017 ha precisato, infine, che "Per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di nuova realizzazione [intendendosi come tali quelli i cui termini per la dichiarazione in catasto - secondo la previgente disciplina - non siano antecedenti al 1° luglio 2016] non sussiste invece obbligo di iscrizione in catasto, trattandosi di beni che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2016, non costituiscono più "unità immobiliari" ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 28 del 1998".
Al riguardo, acquisito il parere della competente Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, si ritiene che ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell'edificio, occorre considerare, nel calcolo della superficie complessiva dell'edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell'edificio medesimo, la cui destinazione d'uso è ben definita (cfr. CCE) e certamente non residenziale.
Ne consegue che, nella fattispecie prospettata, al fine di verificare se l'edificio oggetto degli interventi è residenziale nella sua interezza, l'Istante dovrà tener conto anche dell'immobile in categoria F/7; solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell'edificio, sia superiore al 50 percento della superficie complessiva dell'edificio stesso, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello), sarà possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali, censiti in catasto con categoria D/7 o F/7, che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni dell'edificio.