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Superbonus al 110%, per le villette termine prorogato al 31 dicembre 2023

Il DL Omnibus approvato dal CdM proroga di tre mesi la scadenza entro cui le persone fisiche possono beneficiare del 110 sulle spese per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che al 30/09/2022 avevano già completato il 30% dei lavori

martedì 8 agosto 2023 - Alessandro Giraudi

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Proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Lo prevede il testo del decreto-legge “Omnibus” o “Asset” approvato ieri 7 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri.

Ricordiamo che il termine del 30 settembre 2023 è stato introdotto con il Decreto Blocca Cessioni - decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Cosa si intende per edificio unifamiliare

Si tratta in particolare dei lavori realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Circa l'ambito applicativo della norma, la Circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate precisa che per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Leggi anche: “DL Asset, l'ok dal Consiglio dei Ministri: 1 miliardo per il caro materiali, 50 milioni per opere piccoli comuni

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