Fisco

Superbonus 80% alberghi, no alla cessione parziale dei crediti

Per il Superbonus per la riqualificazione energetica e antisismica delle strutture turistiche non è ammissibile la cessione parziale del credito: lo ha chiarito il MEF rispondendo a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera

venerdì 6 ottobre 2023 - Alessandro Giraudi

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Il Decreto-legge n. 152/2021, attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha introdotto il Superbonus 80% per la riqualificazione energetica e antisismica degli alberghi e più in generale delle strutture turistiche. Le modalità applicative per l’erogazione dei benefici sono state demandate ad un successivo decreto del Ministro del turismo, il cui articolo 9 prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.

L’articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell’articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.

Presentata interrogazione

Un'interrogazione, presentata in commissione Finanze della Camera e rivolta al Ministero dell'Economia, fa presente come molti operatori lamenterebbero l’impossibilità di accedere alla cessione in quanto non risulterebbe emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate e non sarebbe stato attivato il canale telematico. Nella descrizione illustrativa dell’incentivo, consultabile sui siti web del Ministero del turismo e di Invitalia (gestore della misura), si fa unicamente riferimento alla possibilità di cedere il credito esclusivamente a banche e a intermediari finanziari escludendo la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato.

Inoltre, sempre con riferimento alla cessione del credito, in alcune risposte a richieste di chiarimenti specifici sul punto da parte di alcune imprese, il gestore Invitalia ha evidenziato che sono «in corso approfondimenti normativi in merito alla cessione», allarmando ulteriormente gli operatori.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se conferma la cedibilità del credito d’imposta di cui si tratta specificando se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico».

Savino (MEF): no alla cessione parziale dei crediti

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Sandra Savino, ha ricordato anzitutto che “la norma istitutiva del credito d’imposta, che in origine prevedeva la possibilità di cessione parziale, è stata modificata dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, e, con particolare riferimento alle modalità di cessione del credito, è stato stabilito che esso può essere ceduto solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle banche e degli intermediari finanziari.

Attualmente, il decreto del Ministro del turismo appare, pertanto, non conforme alla norma come successivamente modificata ritenendo conseguentemente non ammissibile la cessione parziale del credito
”.

Savino ha aggiunto che “la possibilità di cedere il credito d’imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate.

In proposito, si segnala che tale attività preliminare è in via di completamento e, dunque, il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve, al termine della predetta attività
”.

Infine, la sottosegretaria ha precisato che “la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per l’intero importo e in unica soluzione; pertanto, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa”.

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