Sul superbonus la normativa è stata oggetto di successivi interventi “ad opera del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. decreto Aiuti quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 che hanno, tra l'altro, modificato l'ambito soggettivo di applicazione nonché la misura della detrazione spettante”.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella nuova Risposta n. 377 di oggi 10 luglio 2023 (in allegato), avente a oggetto il momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ''abitazione principale'' di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione.
Decreto Aiuti-quater
“Nello specifico, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del citato decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
La circolare n. 13/E del 2023
Con la circolare n. 13/E del 2023 è stato, al riguardo, chiarito che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
La medesima circolare precisa, inoltre, che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» (di seguito anche interventi iniziati) devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.
Il requisito della destinazione ad abitazione principale
In merito al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, la citata circolare chiarisce che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. ».
Il medesimo documento di prassi ha, inoltre, chiarito che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'Istante, “nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla normativa di riferimento (e non oggetto della presente istanza di interpello), potrà fruire del Superbonus nella misura del 90 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra chiarito, al termine degli interventi medesimi”.