Su “La posta di FiscoOggi” la rivista online dell'Agenzia delle Entrate ha risposto alla seguente domanda: “È vero che la detrazione del 90% prevista per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, realizzati nel 2023 su una unità immobiliare indipendente, non può più essere richiesta se l’immobile non è abitazione principale?”.
FiscoOggi conferma che “per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono state introdotte numerose novità rispetto alla precedente disciplina del Superbonus.
In particolare, per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni la detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione)
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- il contribuente che sostiene la spesa abbia un reddito di riferimento (determinato secondo quanto prevede il comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020) non superiore a 15.000 euro.
Riguardo al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, bisogna far riferimento alla definizione del Tuir (articolo 10, comma 3-bis), secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Pertanto, si può richiedere la detrazione anche quando gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Infine, con la circolare n. 13/2023 l’Agenzia ha precisato che se l’unità immobiliare non risulta adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta purché lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.
Abitazione principale a fine lavori
Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 377 del 10 luglio 2023 (LEGGI TUTTO), ha precisato che l’acquirente di un immobile inagibile, che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, potrà comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile diventi “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati.
Nello specifico, l’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, che ha introdotto il Superbonus 110%, è stato nel tempo modificato, Attualmente, dopo l’intervento effettuato dall’articolo 9 del decreto Aiuti-quater sul comma 8-bis, stabilisce che per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arte e professione, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Questo, a condizione che il contribuente sia il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito non superiore a 15mila euro.
A tal proposito, l’Agenzia, con la circolare n. 13/2023, ha chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus, la quale coinvolge soltanto gli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023.
In merito al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, il documento di prassi precisa, che fa al caso la definizione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente” e che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta ugualmente, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi. Contestualmente, il contribuente deve possedere tutti gli altri requisiti.