Le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua" di un edificio condominiale rientrano tra quelle ammesse al Superbonus 110% qualora siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico (di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti) per le finestre comprensive di infissi.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 61/2022 di oggi 1 febbraio ad alcuni quesiti posti da un condominio istante che rappresenta che è intenzione dei condòmini procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell'intero edificio - costruito nella prima metà degli anni Sessanta - di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale).
Nella risposta l'AdE ricorda, tra l'altro, che la verifica che l'intervento di sostituzione integrale della "facciata continua" di un edificio condominiale è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata - al pari di ogni altro intervento "trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.