Fisco

Superbonus, dall'Agenzia delle Entrate la nuova circolare n. 13 /E

Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina con le recenti novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni

martedì 13 giugno 2023 - Alessandro Giraudi

AdE-circolare-superbonus-13-giugno-23

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 13 giugno 2023 la nuova circolare n. 13 /E avente a oggetto “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.


Con la circolare (in allegato) si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle recenti novità intervenute al riguardo in materia di Superbonus.


Per quanto compatibili valgono tutti i chiarimenti già resi in tema di Superbonus con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, e 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, e 12 marzo 2021, n. 18/E, nonché, da ultimo, con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, e con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E.


Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Blocca Cessioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


L'INDICE


PREMESSA

1. Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio

1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119

1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119

1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti

1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti

1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119

1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 - Impianti solari fotovoltaici

1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119

1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119

1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote annuali

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